Statuto del Circolo Ricreativo Culturale Tassisti Genovesi

Registrato all’agenzia delle Entrate Ufficio di Genova il 1 settembre 2010 al numero 5799 serie 1T

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita un'Associazione denominata "Circolo Ricreativo Culturale Tassisti Genovesi" con sede in Genova, Corso Aurelio Saffi civico 27 cancello.

Articolo 2 - Definizione

L'associazione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro.Il circolo è un centro permanente di vita associativa volto esclusivamente ai fini di solidarietà a carattere personale, volontario. democratico, unitario e può aderire a forme associative di carattere nazionale.

Nelle prestazione del servizio lórganizzazione si avvale in modo determinante e prevalente dell'attività volontaria gratuita dei propri associati, ai quali può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente nei limiti preventivamente stabiliti.dall'organizzazione di appartenenza. 

Articolo 3 - Scopi

L’associazione si propone di proseguire i seguenti scopi:

  1. sensibilizzare, educare, istruire e formare al corretto utilizzo dei mezzi di trasporto nel rispetto dei criteri di prudenza, diligenza e rispetto altrui, in conformità alla legge e ai regolamenti;
  2. realizzare la formazione di personale, anche di tassisti a riposo, al fine di curare l'assistenza volontaria a sostegno del trasporto di persone diversamente abili anche sulla base di convenzioni da sottoscrivere con gli Enti interessati;
  3. contribuire allo sviluppo culturale e civile dei soci e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
  4. favorire l'estensione di attività culturali, sportive e ricreative e di forme consortili fra circoli ed altre organizzazioni democratiche;
  5. organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche, ricreative, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci

L’associazione non svolgerà attività commerciali diverse da quelle marginali elencate nel Decreto Interministeriale del 25 maggio 1995, in osservanza al al disposto di cui al paragrafo 2.1 della Circolare dell’Agenzia delle Entrate - Direzione normativa e contenzioso-numero 12/E del 9 aprile 2009.

Articolo 4 - Durata

L’associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea degli associati.

Articolo 5 - Fonti di finanziamento

5.1. L’associazione non ha scopo di lucro, essa si finanzia con:

  • le quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
  • eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati;
  • eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche e giuridiche;
  • i proventi di gestione;
  • ogni altro provento comunque conseguito.

5.2. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso durante la vita del socio né può essere richiesta la restituzione dagli eredi.

Durante la vita del circolo non può essere richiesta la divisione del fondo comune.

Articolo 6 - Fondo costitutivo

Il fondo di costituzione e costituito dalle contribuzioni degli associati.

Articolo 7 - Criteri di adesione

 

7.1. Il numero dei soci e illimitato Possono aderire tutti coloro che abbiano compiuto il 14° (quattordicesimo) anno di età e di ambo i sessi, che condividano gli scopi di cui all’articolo tre del presente statuto.

L’appartenenza all’associazione e comprovata dalla tessera sociale.

7.2. L’ammissione dei soci e deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda degli interessati, senza obbligo di motivare l’eventuale non accettazione.

Per essere ammessi a socio e necessario presentare domanda in carta semplice firmata dall’interessato (o in caso di minore età di quest’ultimo. dai legali rappresentanti del medesimo) e diretta al Consiglio Direttivo con l?osservanza delle seguenti modalità:

  1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e se in attività o in pensione;
  2. dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali;
  3. dichiarare di non avere mai subito radiazioni da altre associazioni, cooperative o altre forme di vita collettiva.

L’ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riserva di dare conferma definitiva dell’accettazione entro sei mesi, considerati periodo di prova, dalla data di presentazione della domanda.

Nel caso la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.

7.3. La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni o radiazione.

I soci sono radiati per i seguenti motivi:

  1. quando non ottemperano alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali;
  2. quando si rendano morosi per almeno tre mesi nel pagamento delle tessere o delle quote sociali e delle integrazioni senza giustificato motivo;
  3. quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali al circolo;
  4. quando fomentino disordini fra i soci.

Contro il provvedimento di radiazione il socio può ricorrere secondo le modalità del comma secondo del presente articolo.

Il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

Articolo 8 - I soci

i soci dell’associazione possono essere:

  1. ordinari;
  2. onorari;
  3. sostenitori.

Sono sostenitori i soci che versano all’associazione contributi speciali, nella misura minima fissato dal Consiglio Direttivo.

L’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può procedere all’ammissione di soci onorari.

Possono essere soci onorari coloro che si siano resi benemeriti della Patria, dell'umanità o che abbiano abbiano reso particolari servizi al circolo stesso.

Il socio onorario ha tutti i diritti del socio ordinario potendo partecipare alle assemblee, alle cariche e a tutte le iniziative del circolo.

Il socio onorario non e tenuto al pagamento della tessera ne dei vari conferimenti deliberati.

La decadenza del socio onorario può avvenire solo per decesso, per volontà dell’interessato e per deliberazione assembleare, qualora dovessero insorgere gravi motivazioni.

Articolo 9 - Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

  • al pagamento della tessera sociale;
  • all’osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.
  • I soci hanno diritto di frequentare i locali del circolo e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dal circolo stesso.
  • Le eventuali prestazioni fornite dagli aderenti all’associazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate e, comunque, nei limiti preventivamente stabiliti dall’associazione medesima.

Articolo 10 - Gli organi dell'associazione

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea generale;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • il Collegio dei Sindaci;

Articolo 11 - L'assemblea

L’assemblea generale rappresenta la totalità degli associati e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.
Nell’assemblea ogni associato ha diritto a un voto.
All’assemblea generale possono partecipare tutti gli associati che alla data di convocazione risultino in regola con il pagamento della quota associativa.
L’assemblea e convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci oppure la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.
Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso affisso presso la sede dell’associazione, almeno 10 giorni prima della data fissata.
L’assemblea e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente ed in caso di loro impedimento, da altro socio all’uopo eletto dall’assemblea a maggioranza dei presenti.
Il presidente nomina il segretario che avrà il compito di redigere il verbale.
Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate sull’apposito libro verbali.
L’assemblea nomina tre scrutatori che in caso di elezioni provvederanno anche alle operazioni di scrutinio.
Le votazioni si fanno normalmente per alzata di mano, tuttavia la maggioranza può decidere la votazione a scrutinio segreto.
Per le elezioni delle cariche sociali la votazioni avverranno a scrutinio segreto.
Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’associazione il verbale di assemblea dovrà essere redatto da Notaio.
In prima convocazione l’assemblea generale delibera con la maggioranza assoluta degli associati.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e di quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non diritto di voto.
Non è ammessa la partecipazione all’assemblea generale mediante delega di alcun tipo.
Per modificare lo statuto dell’associazione occorre in prima convocazione la presenza di tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e sia stata assunta dalla maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione si applicano le maggioranze di cui all’articolo 21 ultimo comma del Codice Civile.

Articolo 12 - Dell'assemblea - compiti

L’assemblea generale:

  • approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale:
  • delibera sull’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale;
  • elegge i membri del Consiglio Direttivo e il Collegio dei sindaci;
  • decide sulla radiazione dei soci;
  • delibera eventuali modifiche allo statuto;
  • delibera lo scioglimento dell’associazione e le modalità della sua liquidazione.

Articolo 13 - Il Consiglio

13.1. Il Consiglio Direttivo, composto da cinque membri, è eletto dall’Assemblea Generale. Il medesimo Consiglio elegge al suo interno a scrutinio segreto il Presidente, un vice-Presidente, un Segretario, un Consigliere ed un Tesoriere.

Il Consiglio dura in carica tre anni, salvo revoca per giusta causa, da intendersi come inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente statuto e dalla legge e dei doveri di correttezza che si impongono all’organo amministrativo.

Le cariche non sono retribuite fatto salvo l’eventuale rimborso spese.

13.2. Il Consiglio Direttivo:

  • attua le deliberazioni dell’assemblea generale;
  • delibera sulle domande degli aspiranti associati;
  • è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione;
  • redige obbligatoriamente il bilancio preventivo e consuntivo annuale da sottoporre all’approvazione dell'assemblea con le maggioranze di cui all'articolo 11. Detto bilancio dovrà indicare i beni, i contributi o lasciti ricevuti;
  • procede all’assunzione di impiegati e dipendenti, determinandone la retribuzione;
  • formula il regolamento per il funzionamento dell’associazione;
  • vigila sull’osservanza dello statuto e dei regolamenti da parte dei soci.

13.3. Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo puo avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati.

Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo con parere consultivo.

Il Consiglio può affidare o revocare ad altri soci, responsabilità particolari sempre per il completamento dei fini sociali (attività culturale, ricreativa, sportiva etc.).

13.4. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente o tre dei suoi membri lo ritengono necessario.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato tre giorni prima della data fissata anche via fax o telefonica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Nel caso venisse a mancare la maggioranza del consiglio, i sindaci provvederanno all’immediata convocazione dell’assemblea per procedere alla nomina dell’intero consiglio.

Nel periodo di carenza del consiglio il collegio dei sindaci gestirà la normale amministrazione.

13.5. Può essere attribuita la carica di Presidente onorario a chi abbia maturato particolari meriti nei confronti dell’associazione. Il Presidente onorario fa parte a vita del consiglio direttivo senza diritto al voto e con poteri esclusivamente consultivi. Potrà tuttavia essere eletto di volta in volta quale ordinario membro del consiglio direttivo, con diritto di voto.

Articolo 14 - Firma e rappresentanza

La firma e la rappresentanza, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio DIrettivo o, in caso di comprovato impedimento, al Vice Presidente, la cui firma costituisce per i terzi conferma dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.
Per gli atti di amministrazione eccedenti l’importo di euro 1.000,00 (diconsi Euro mille) sara necessaria la firma congiunta del Presidente e di un’altro dei componenti del Consiglio Direttivo.
Il Presidente del Consiglio Direttivo, su delibera dell’organo amministrativo stesso, può conferire procura per il compimento di atti o categorie di atti.

Il presidente ed in sua assenza il Vicepresidente, hanno il compito di:

  • convocare e presiedere l’Assemblea Generale;
  • convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
  • firmare tutti gli atti relativi all'attività dell’associazione.

Articolo 15 - Delle obbligazioni

Delle obbligazioni assunte dall’associazione rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in sua rappresentanza, nei limiti dei poteri conferiti, in ogni caso fatte salve le vigenti disposizioni di legge, in materia di associazioni riconosciute.

Articolo 16 - Il Consiglio dei Sindaci

Il Consiglio dei Sindaci è composto da tre membri eletti dall’assemblea degli Associati; il Presidente del Collegio sarà quello che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni.
I sindaci sono rieleggibili e possono anche essere non soci.